La legge sul lavoro in Svizzera prescrive l’obbligo di registrare il tempo di lavoro. I partner sociali di un settore possono concordare delle deroghe alla regola generale.
Nel settore finanziario trova applicazione l’Accordo sulla registrazione del tempo di lavoro (AROL), negoziato e sottoscritto dall’Associazione padronale delle banche in Svizzera, dalla Società degli impiegati di commercio (SIC) e naturalmente dall’Associazione svizzera degli impiegati di banca (ASIB). Questa convenzione prescrive le deroghe all’obbligo di registrazione del tempo di lavoro (le eccezioni) e le norme per tutelare la salute dei collaboratori.
AROL non trova applicazione automatica in tutti gli istituti del settore finanziario, ogni datore di lavoro deve espressamente aderire a questo accordo.
1. Lavora per una banca che ha aderito espressamente all’accordo AROL
2. Dispone di un’ampia autonomia* nella gestione del suo tempo di lavoro e percepisce un salario annuale di oltre CHF 120‘000**
3. Ha sottoscritto una rinuncia alla registrazione del tempo di lavoro
In caso di registrazione semplificata, i collaboratori sono tenuti a registrare solo il totale complessivo delle ore lavorate e non l’inizio, la fine e le pause.
Quando un dipendente può registrare il suo tempo di lavoro in forma semplificata:
1. Lavora per una banca che ha aderito espressamente all’accordo AROL oppure è stato negoziato un accordo affine con la Commissione del personale
2. Dispone di un’ampia autonomia* nella gestione del suo tempo di lavoro
* per ampia autonomia nella gestione del tempo di lavoro si intende che il collaboratore può programmare autonomamente e in forma preponderante il suo tempo di lavoro, oltre a poter stabilire, sempre in via per lo più autonoma, quando compensare eventuali ore supplementari ed essere raggiungibile
**in caso di impiego a tempo parziale, il salario di riferimento viene adeguato al grado di occupazione