CCIB – Salario e assegni

Il salario rappresenta una componente centrale nel rapporto di lavoro ed è in genere concordata direttamente fra le parti contraenti. La CCIB prevede un salario minimo nel settore finanziario pari a CHF 52‘000, rispettivamente CHF 56‘000 in caso di attestato federale di capacità (AFC). Il salario viene corrisposto in 13 mensilità. In genere, la tredicesima è riconosciuta per metà al mese di giugno e per l’altra metà al mese di dicembre. È anche possibile che alcuni istituti corrispondano la tredicesima mensilmente.

Oltre agli assegni cantonali previsti per i figli a carico, la CCIB prescrive un assegno aggiuntivo per i figli fino a 18 anni d’età, rispettivamente fino a 25 anni in caso di figli ancora in formazione.

23. Pagamento dello stipendio
Lo stipendio è concordato su base annua e corrisposto in 13 rate. Il pagamento dello stipendio avviene di volta in volta alla fine del mese. La 13a mensilità è corrisposta per metà in giugno, mentre l’altra metà è corrisposta al più tardi a fine dicembre. In caso di inizio o cessazione dell’attività durante l’anno, la 13a mensilità è corrisposta pro rata temporis. Il salario annuo può anche essere corrisposto in 12 rate mensili, pagate di volta in volta alla fine del mese.
24. Sistema salariale
La banca adotta, in considerazione delle proprie dimensioni, un sistema salariale che funge da quadro per la fissazione di salari di mercato orientati alle funzioni e nel contempo da base per i salari degli impiegati assoggettati alla presente Convenzione. Le rappresentanze degli impiegati sono interpellate nell’ambito degli studi interni sulla parità salariale.
25. Qualifiche e aumenti di stipendio
La qualifica contempla la valutazione delle prestazioni erogate dagli impiegati nell’adempimento dei compiti previsti dal contratto di lavoro, tenendo conto della loro personalità. Gli impiegati sono qualificati regolarmente. La banca informa gli impiegati sui criteri di valutazione individuali. Gli impiegati hanno diritto a un colloquio personale riguardante la propria qualifica e possono prendere posizione in forma scritta. Su richiesta essi possono prendere visione della loro qualifica nonché ricevere una copia della medesima. Gli aumenti di stipendio sono concessi sulla base delle valutazioni allestite regolarmente.
26. Stipendio minimo
Lo stipendio minimo ammonta a CHF 52 000 o a CHF 56 000 per impiegati con attestato federale di capacità (AFC). Gli impiegati in possesso dell’attestato federale di formazione pratica (CFP) con due anni di esperienza professionale e coloro che hanno assolto il programma di «inserimento professionale per titolari di diploma di maturità» sono equiparati agli impiegati in possesso dell’AFC. I partner sociali conducono periodicamente trattative sull’adeguamento dello stipendio minimo, in funzione di eventuali sviluppi salariali, e sull’adeguamento dell’assegno familiare. In via eccezionale, può essere corrisposto uno stipendio inferiore al minimo in caso di capacità lavorativa ridotta di un/una impiegato/a e previa consultazione del partner sociale.
27. Assegno familiare
La banca corrisponde agli impiegati un assegno familiare il cui importo è determinato dai partner sociali. Aventi diritto sono gli impiegati che percepiscono per i figli nati successivamente al 1° gennaio 1993 gli assegni per i figli e gli assegni di formazione ai sensi della legislazione cantonale, risp. dell’art. 28 CCIB. L’assegno familiare è corrisposto fintantoché è percepito suddetto assegno per i figli. Se all’impiegato è corrisposto solo un assegno parziale per i figli, l’assegno familiare è proporzionalmente decurtato. Gli impiegati a tempo parziale ne percepiscono uno commisurato al loro grado di occupazione.
28. Assegni per i figli
In linea di principio, gli assegni per i figli sono corrisposti dalla banca agli impiegati per tutti i figli fino al compimento del 18° anno d’età. Se è comprovato che i figli sono ancora in formazione, gli assegni per i figli sono corrisposti fino al termine della medesima, tuttavia al massimo fino al compimento del 25° anno d’età. Il diritto agli assegni per i figli è retto dalle norme legali in materia.