CCIB – Tempo di lavoro

Buona parte del tempo a disposizione ogni individuo la trascorre sul posto di lavoro. Il tempo libero è, in realtà, tanto importante quanto quello dedicato al lavoro, anche per garantire il necessario riposo ed evitare che nascano sintomi di stress.

La CCIB prescrive una settimana di 42 ore lavorative massime, di regola suddivise su 5 giorni. La CCIB prescrive altresì che in caso di ore supplementari queste siano retribuite o compensate.

Di conseguenza, non è consentito al datore di lavoro cancellare le ore, neanche con il consenso per iscritto del dipendente, neanche se previsto dal regolamento interno, poiché il CCL ha priorità.

Al fine di avere sotto controllo il proprio tempo di lavoro e comprovare le ore di lavoro svolte, è indispensabile effettuare le registrazioni dell’orario di lavoro.

I singoli dipendenti non possono rinunciare alla registrazione del tempo di lavoro. Nel settore finanziario trova applicazione l‘«Accordo sulla registrazione del tempo di lavoro» (AROL), allegato alla CCIB.

13. Orario di lavoro settimanale
La durata settimanale normale del lavoro è di 42 ore. Nel quadro delle prescrizioni della legge sul lavoro, la durata del lavoro è solitamente ripartita su cinque giorni settimanali con due giorni liberi fra loro immediatamente successivi. Il lavoro regolare di sabato può essere ordinato unicamente con il consenso scritto dell’impiegato.
14. Orario di lavoro teorico annuo
La banca stabilisce l’orario di lavoro teorico annuo in considerazione dei giorni festivi nonché degli altri giorni e ore non lavorativi.
15. Orario di lavoro flessibile
L‘orario di lavoro flessibile è la norma. La banca lo stabilisce in considerazione delle esigenze dell‘azienda e degli impiegati, in considerazione delle condizioni locali. Sulla media annua deve essere rispettata la durata normale del lavoro di 42 ore la settimana.
16. Rilevamento delle ore di lavoro
La rinuncia alla registrazione dell’orario di lavoro ai sensi dell’art. 73a e la registrazione semplificata delle ore di lavoro ai sensi dell’art. 73b dell’Ordinanza 1 concernente la Legge sul lavoro (OLL 1) vengono disciplinate nell’allegato 1 della presente Convenzione.
17. Ore di lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario devono essere ordinate dalla banca o da essa approvate a posteriori. Gli impiegati sono tenuti a prestare ore supplementari (ad es. in caso di mole straordinaria di lavoro, lavoro arretrato, assenze) entro i limiti delle loro capacità e nella misura in cui possono essere da loro pretese in buona fede. Il saldo delle ore di lavoro straordinario è accertato sulla base del raffronto fra le ore di lavoro prestate annualmente e l’orario di lavoro teorico annuo.
Se il saldo delle ore di lavoro straordinario è inferiore a 50 ore, la banca decide in quale forma avverrà una compensazione. Per la quota del saldo delle ore di lavoro straordinario eccedente le 50 ore, è data facoltà agli impiegati di optare per una compensazione con tempo libero (ivi incluso il riporto sul credito di ore dell’anno successivo), per una compensazione finanziaria in forma di supplemento salariale del 25%, oppure per un’altra controprestazione equivalente che dovrà essere concordata per iscritto.
18. Ore di lavoro straordinario in caso di lavoro a tempo parziale
In regime di lavoro a tempo parziale, le ore di lavoro straordinario sono indennizzate con un supplemento del 25% dal momento in cui vi è un superamento dell’orario di lavoro teorico annuo in caso di lavoro a tempo pieno. In caso di compensazione in tempo libero, il supplemento non è previsto. Sulle ore di lavoro straordinario pagate che sorpassano l’orario di lavoro contrattuale, senza tuttavia superare l’orario di lavoro teorico annuo in caso di lavoro a tempo pieno, è altresì corrisposta l’indennità per vacanza.
19. Orari di lavoro particolari
Il lavoro prestato saltuariamente di domenica e nei giorni festivi equiparabili alle domeniche oppure durante la notte può essere ordinato solo eccezionalmente e con il consenso dell’impiegato. In caso di lavoro notturno (ai sensi della legge sul lavoro) è corrisposto un supplemento salariale del 25%; per il lavoro domenicale e prestato nei giorni festivi equiparabili alle domeniche il supplemento salariale é del 50%. I picchetti e il lavoro a turni vengono disciplinati in un regolamento interno.