CCIB – Vacanze e tempo libero

La CCIB regola non solo il tempo di lavoro ma anche la durata delle vacanze per ogni anno civile:

–  fino al 60° anno d’età compreso: 25 giorni
–  61 anni: 26 giorni
–  62 anni: 27 giorni
–  63 anni: 28 giorni
–  64 anni: 29 giorni
–  dal 65° anno d‘età: 30 giorni
–  membri dei quadri dal 60° anno d‘età: 30 giorni

La CCIB prevede inoltre alcuni altri giorni di congedo, di assenza, senza deduzioni salariali.

Giorni di congedo e assenze di breve durata

– matrimonio, registrazione dell’unione domestica: 1 – 3 giorni

– partecipazione al matrimonio di figli, fratelli e sorelle, genitori: 1 giorno

– decesso del coniuge, del partner registrato, del convivente, di un figlio proprio o di un proprio genitore: 3 giorni

– decesso di parenti prossimi che non vivono nella medesima economia domestica: 1 giorno

– trasloco (abitazione): fino a 2 giorni

– proscioglimento dagli obblighi militari al raggiungimento del limite d’età: 1 giorno

– partecipazione attiva a festività federali: 1 giorno

– collaborazione in qualità di membro eletto degli organi centrali dell’Associazione svizzera degli impiegati di banca o della Società svizzera degli impiegati di commercio: fino a 5 giorni

– assenze improrogabili di breve durata per visite mediche o dentistiche, appuntamenti/convocazioni presso un’autorità, terapie prescritte dal medico: il tempo necessario allo scopo

– congedo paternità per la nascita di figli propri: 5 giorni dei quali si deve usufruire entro un termine definito dalla banca. Le norme relative al congedo paternità sono applicabili anche nell’ambito della procedura di adozione di un bambino e valgono per impiegati di entrambi i sessi.